Art. 6.
(Garanzie per l'effettiva partecipazione delle donne).

      1. Al fine di garantire l'effettività del principio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), il partito prevede iniziative idonee, volte alla sensibilizzazione e all'incentivazione della partecipazione delle donne alla vita politica e alla vita del partito stesso, rendendone possibile l'effettiva scelta.